24 marzo 2014

IL DIRITTO DI CITTADINANZA

La CITTADINANZA è, nel diritto, la condizione del cittadino alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che sono prive della cittadinanza di uno stato sono dette stranieri se hanno la cittadinanza di un altro stato, apolidi se non hanno alcuna cittadinanza.

anzitutto dobbiamo distinguere lo ius sanguinis dallo ius soli:

IUS SANGUINIS: Lo ius sanguinis (in latino "diritto di sangue") è un'espressione giuridica di origine latina che indica l'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da almeno un genitore in possesso della stessa cittadinanza.

IUS SOLI: Lo ius soli (in latino "diritto di suolo") è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere nati nel territorio dello Stato, qualunque sia la cittadinanza posseduta dai genitori. 

Nell'ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono: 

1. Diritti civili, cui corrispondono obblighi di non fare da parte dello stato e dei pubblici poteri, ovvero una limitazione del loro potere; comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d'innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello stato.

2. Il diritto a non essere privati arbitrariamente della proprietà e altri diritti: diritti politici, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato, sia direttamente (attraverso istituti quali il referendum, la petizione ecc.) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti e candidandosi alle relative elezioni. 

3. Diritti sociali ed economici, cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri; comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc.

4. Il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e così via. 

Mentre i diritti civili e politici erano già presenti nelle costituzioni ottocentesche, i diritti sociali fanno il loro ingresso solo nel XX secolo con la realizzazione di quella particolare forma di stato nota come stato sociale.Va notato che lo stato può riconoscere i suddetti diritti, almeno in parte, anche a non cittadini, in base ad accordi di vario tipo per esempio la dichiarazione dei diritti universali. I diritti civili devono essere riconosciuti anche ai non cittadini, e tale riconoscimento è di solito sancito a livello costituzionale, mentre i diritti sociali e soprattutto quelli politici sono invece legati alla cittadinanza.


LEGGE N.91 

La legge n.91 del 5 febbraio 1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita:

1. Il figlio di padre o di madre cittadini;2. chi è nato nel territorio della Repubblica se ambo i genitori sono apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi.

La cittadinanza italiana può essere acquisita per:

- matrimonio con cittadino italiano

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti: il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dal matrimonio. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve avvenire il divorzio.

-  residenza in Italia

La cittadinanza, ai sensi dell' articolo dell'art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:

1. Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.

.Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione.

3. Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni per lo Stato italiano.

4. Al cittadino di uno Stato dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.

5. All’apolide e al rifugiato*, che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano.

6. Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

*lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

- Acquisto automatico

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

- Scelta di cittadinanza

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler scegliere la cittadinanza italiana entro un anno. Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

testo di legge 5 febbraio 1992

cittadinanza italiana su Wikipedia

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