02 marzo 2014

LA COSTITUZIONE ITALIANA


La bandiera della Pace


Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo (in Giorno dopo giorno)

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

Prezi sulla Costituzione italiana I principi fondamentali (articoli 1-12) a cura della classe 2AL a.s.2012-13




Diritti e doveri dei cittadini italiani (articoli 13-54)
La Parte I della Costituzione italiana Diritti e doveri dei cittadini regola i diritti civili, sociali, economici e politici e i doveri dei cittadini.
I diritti civili sono i diritti di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili (dunque non suscettibili di compressione da parte dello Stato), i quali assicurano all'individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso (articoli da 13 a 28).

Per diritti sociali si intende il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo Stato e dagli enti locali al fine di garantire una rete di protezione sociale: istruzione, sanità, pensioni, previdenza sociale (in caso di malattia, gravidanza, disoccupazione), servizi socio-assistenziali (per bambini e ragazzi senza famiglia, anziani, malati cronici e disabili) (articoli da 29 a 34).

Per diritti economici si intende il complesso dei diritti del  lavoro e  dei diritti riconosciuti dalla legge ai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, anche con riferimento alla correttezza delle relazioni sindacali (articoli da 35 a 47).

I diritti politici  sono i diritti che rendono possibile a tutti i cittadini, in posizione paritaria, la partecipazione alla vita politica dello Stato (per es. il diritto di voto) e l'esercizio di cariche pubbliche (per es. il diritto di accesso ai pubblici uffici) nelle forme e attraverso gli istituti predisposti dall'ordinamento giuridico (articoli da 48 a 54).

La cittadinanza.

La Costituzione Italiana riguarda i  cittadini italiani.
Per cittadinanza si intende la condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta secondo i modi stabiliti dalla Costituzione.

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue) per il quale  il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano ed  è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91.
In alcuni paesi (Francia, Stati Uniti) si è cittadini se si nasce nel paese anche se i genitori non sono cittadini, in questo caso si parla di "ius soli" (diritto di suolo).
In Italia lo ius soli viene applicato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non possono acquisire  la cittadinanza dei genitori.

Ius sanguinis: è cittadino chi è figlio di padre e/o madre già cittadini dello Stato.
Ius soli: è cittadino chi nasce sul territorio dello Stato di cui diviene cittadino.


Secondo la legge 91 del 1992 la cittadinanza italiana si può  acquistare  
per matrimonio: quando uno straniero o apolide si unisce in matrimonio con un cittadino italiano.
per residenza: quando lo straniero risiede in Italia per un tempo determinato, che va dai tre ai dieci anni, regolato dalla legge.
per acquisto automatico: i figli minori di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana se convivono con i/il genitore.
scelta della cittadinanza: lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. (fonte : Ministero dell'Interno legge 91)

L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza. Il testo è in attesa di essere esaminato dal Senato.


La riforma della legge sulla cittadinanza fonte: www.camera.it
4 dossier, 1 risorsa web
18/07/2017
L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che è stato trasmesso al Senato, dove è attualmente all'esame (A.S. 2092). La proposta si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).


In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

E' stata inoltre dettata una disciplina transitoria: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.
A questi link: informazioni e approfondimenti: Camera dei deputati: la riforma della legge sulla cittadinanza  

Per non dimenticare 
 L'articolo XII delle Disposizioni finali e transitorie stabilisce:
È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto Partito fascista.


Dal Prezi sulla Costituzione: L'Assemblea Costituente, I diritti inviolabili, Storia dell'articolo III, Lo Statuto dei lavoratori, Frase di Piero Calamandrei, Articolo X, Articolo XI, Il tricolore e la bandiera europea.


L’assemblea costituente
L’assemblea costituente fu l’organo istituito per la stesura della Costituzione Italiana.
I 556 deputati dell’assemblea vennero eletti attraverso il voto dei cittadini italiani maggiorenni (allora a 21 anni), sia maschi che femmine, nello stesso giorno del referendum per la scelta tra Monarchia e Repubblica, il 2 giugno 1946.
Il 25 giugno 1946 si insediò l’Assemblea Costituente, con Giuseppe Saragat alla presidenza, nel palazzo di Montecitorio e continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948.
Al suo interno venne nominata una Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri, con l’incarico di stendere il progetto generale della costituzione, a sua volta suddivisa in tre sottocommissioni:
1.Diritti e doveri dei cittadini, con Umberto Tupini alla presidenza
2.Organizzazione costituzionale dello Stato, con Umberto Terracini
3.Rapporti economici e sociali, con Gustavo Ghidini
A coordinare i lavori delle tre commissioni e redigere la costituzione fu il Comitato di redazione dei diciotto. Il testo finale della Costituzione fu definitivamente approvato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

I diritti inviolabili
Nel periodo della stesura della Costituzione Italiana si iniziò a lavorare anche alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, punto d'arrivo di un lungo percorso iniziato circa 200 anni prima con la rivoluzione civile americana e quella francese. Tra i diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione troviamo: la libertà di comunicazione, l’inviolabilità del domicilio, la libertà religiosa, la sanità, la libertà sindacale e il diritto di sciopero.

L’articolo 3
L’articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; pertanto ha come scopo la promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità per tutti i cittadini.
Quando, nel 1946, iniziarono i dibattiti alla Assemblea Costituente, l’Italia era appena uscita dalla seconda guerra mondiale, il paese era parzialmente distrutto, il popolo viveva in una situazione difficile, tra la speranza di una rinascita e la paura di non farcela. I diritti erano davvero pochi, così come le tutele sociali. Si sentiva quindi il bisogno di affermare, nella Carta fondamentale, che l’obiettivo della Repubblica sarebbe stato quello di aiutare tutti i cittadini a raggiungere un regime di vita dignitoso, nel rispetto di tutte le individualità.
A distanza di oltre sessanta anni possiamo senz’altro dire che di progressi verso la piena uguaglianza ce ne sono stati ma che ancora oggi lo spirito guida di questa parte della Costituzione non è del tutto pienamente attuato. Molti sono ancora i cittadini di ‘serie B’, diversi i diritti non pienamente acquisiti.
Il cammino è lungo ed impervio ma lo Stato Italiano continua a combattere queste diversità e credere in questi obbiettivi perchè, come dice lo stesso articolo, “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Lo Statuto dei lavoratori
L’idea della creazione di uno Statuto iniziò a circolare nel 1948 e fu presentata una bozza durante un congresso della CGIL nel 1952 che però fu subito accantonata.
Nel 1962 Aldo Moro fece presente l’esigenza di uno Statuto che tutelasse i lavoratori.
L’11 dicembre 1969 la legge passò l’esame del Senato e il 14 maggio il testo fu approvato dalla Camera dei deputati. Così lo Statuto dei lavoratori, che una volta approvato venne chiamato legge numero 300, entrò in vigore il 20 maggio 1970 a difesa dei lavoratori italiani.

Piero Calamandrei, Discorso sulla costituzione agli studenti di Milano, 1955
In questa Costituzione [...] c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli.

L’articolo X
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

L’articolo XI
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internzionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La bandiera italiana
Il 17 marzo del 1861 con la nascita del Regno d'Italia, il tricolore viene adottato come bandiera nazionale e nel 1946, a seguito del risultato del referendum nazionale che sancisce la nascita della Repubblica, viene eliminato lo stemma sabaudo. La descrizione della bandiera nazionale è riportata in un articolo della costituzione per evitare che qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità di alterare la bandiera inserendo simboli che richiamano un'ideologia.

Il 25 settembre 1953 il comitato consultivo adottò quale proposta di bandiera da proporre ai rappresentanti dei governi il vessillo con 15 stelle dorate disposte in cerchio su campo blu.

La scelta del numero delle stelle non soddisfaceva però la Germania in quanto uno dei 15 membri dell'organizzazione nel 1953 era il territorio della Saar, non ancora reso dai francesi alla Germania. L'ipotesi di 14 stelle fu bocciata per analoghi motivi avanzati da parte francese ed il numero tredici fu scartato anche per ragioni di superstizione, visto che è inteso negativamente in vari paesi europei. Quindi vene scelto il numero dodici a indicare l'armonia e la solidarietà che dovrebbero caratterizzare i rapporti tra i paesi europei.


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