La bandiera della Pace
Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo (in Giorno dopo giorno)
Sei ancora quello della pietra e della
fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di
morte,
t’ho visto – dentro il carro di
fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto:
eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo
sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso
ancora,
come sempre, come uccisero i padri,
come uccisero
gli animali che ti videro per la prima
volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro
fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco
fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua
giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di
sangue
Salite dalla terra, dimenticate i
padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il
loro cuore.
Prezi sulla Costituzione italiana I principi fondamentali (articoli 1-12) a cura della classe 2AL a.s.2012-13
Diritti e doveri dei cittadini italiani (articoli 13-54)
La Parte I della Costituzione italiana Diritti e doveri dei cittadini regola i diritti civili, sociali, economici e politici e i doveri dei cittadini.
I diritti civili sono i diritti di cui
godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono i diritti
riconosciuti dall'ordinamento giuridico come fondamentali,
inviolabili e irrinunciabili (dunque non suscettibili di compressione
da parte dello Stato), i quali assicurano all'individuo la
possibilità di realizzare pienamente sé stesso (articoli da 13 a 28).
Per diritti sociali si intende il complesso delle
tutele e dei servizi erogati dallo Stato e dagli enti locali al fine
di garantire una rete di protezione sociale: istruzione, sanità,
pensioni, previdenza sociale (in caso di malattia, gravidanza,
disoccupazione), servizi socio-assistenziali (per bambini e ragazzi
senza famiglia, anziani, malati cronici e disabili) (articoli da 29 a 34).
Per diritti economici si intende il complesso dei diritti del lavoro e dei diritti
riconosciuti dalla legge ai lavoratori nei confronti del datore di
lavoro, anche con riferimento alla correttezza delle relazioni
sindacali (articoli da 35 a 47).
I diritti politici sono i diritti che
rendono possibile a tutti i cittadini, in posizione paritaria, la
partecipazione alla vita politica dello Stato (per es. il diritto di
voto) e l'esercizio di cariche pubbliche (per es. il diritto di
accesso ai pubblici uffici) nelle forme e attraverso gli istituti
predisposti dall'ordinamento giuridico (articoli da 48 a 54).
La cittadinanza.
La Costituzione Italiana riguarda i cittadini italiani.
Per cittadinanza si intende la condizione di appartenenza di un
individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione
comporta secondo i modi stabiliti dalla Costituzione.
La cittadinanza italiana è basata
principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue)
per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino
italiano ed è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91.
In alcuni paesi (Francia, Stati Uniti) si è cittadini se si nasce nel paese anche se i genitori non sono cittadini, in questo caso si parla di "ius soli" (diritto di suolo).
In Italia lo ius soli viene applicato ai figli di
ignoti, di apolidi, o ai figli che non possono acquisire la cittadinanza dei
genitori.
Ius sanguinis: è cittadino chi è figlio di padre e/o madre già cittadini dello Stato.
Ius soli: è cittadino chi nasce sul territorio dello Stato di cui diviene cittadino.
Secondo la legge 91 del 1992 la cittadinanza italiana si può acquistare
per matrimonio: quando uno straniero o apolide si unisce in matrimonio con un cittadino italiano.
per residenza: quando lo straniero risiede in Italia per un tempo determinato, che va dai tre ai dieci anni, regolato dalla legge.
per acquisto automatico: i figli minori di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana se convivono con i/il genitore.
scelta della cittadinanza: lo straniero nato in Italia che vi
abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, può dichiarare di voler scegliere la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. (fonte : Ministero dell'Interno legge 91)
L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza. Il testo è in attesa di essere esaminato dal Senato.
La riforma della legge sulla
cittadinanza fonte:
www.camera.it
4 dossier, 1 risorsa web
18/07/2017
L'Assemblea della Camera ha approvato
il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che
è stato trasmesso al Senato, dove è attualmente all'esame (A.S.
2092). La proposta si concentra sulla questione fondamentale della
tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori,
apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza
(legge 5 febbraio 1992, n. 91). La novità principale del testo
consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della
cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione
di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad
un percorso scolastico (c.d. ius culturae).
In particolare, acquista la
cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica
da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di
soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli).
In tal caso, la cittadinanza si
acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o
da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello
stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento
della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della
maggiore età, l'interessato può:
rinunciare alla cittadinanza acquisita,
purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
fare richiesta all'ufficiale di stato
civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata
espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
La seconda fattispecie di acquisto
della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in
Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo
anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della
normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale
uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di
istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale
triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica
professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di
istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva
di tale corso (c.d. ius culturae).
In tal caso, la cittadinanza si
acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore
legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità
genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della
maggiore età, l'interessato può:
rinunciare alla cittadinanza acquisita,
purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
fare richiesta all'ufficiale di stato
civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata
espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
Oltre a queste ipotesi, che configurano
un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un
ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd.
naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero
che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento
della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che
ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel
medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del
titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e
formazione professionale con il conseguimento di una qualifica
professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare
il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra
il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.
Tra le ulteriori disposizioni della
proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni
concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto
attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.
E' stata inoltre dettata una disciplina
transitoria: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto
iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già
compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la
dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta
di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto
è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di
provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza
della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi
motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che
abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae
prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20
anni di età.
A questi link: informazioni e approfondimenti: Camera dei deputati: la riforma della legge sulla cittadinanza
Per non dimenticare
L'articolo XII delle Disposizioni finali e transitorie stabilisce:È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto Partito fascista.
Dal Prezi sulla Costituzione: L'Assemblea Costituente, I diritti inviolabili, Storia dell'articolo III, Lo Statuto dei lavoratori, Frase di Piero Calamandrei, Articolo X, Articolo XI, Il tricolore e la bandiera europea.
L’assemblea
costituente
L’assemblea costituente
fu l’organo istituito per la stesura della Costituzione Italiana.
I 556 deputati
dell’assemblea vennero eletti attraverso il voto dei cittadini
italiani maggiorenni (allora a 21 anni), sia maschi che femmine,
nello stesso giorno del referendum per la scelta tra Monarchia e
Repubblica, il 2 giugno 1946.
Il 25 giugno 1946 si
insediò l’Assemblea Costituente, con Giuseppe Saragat alla
presidenza, nel palazzo di Montecitorio e continuò i suoi lavori
fino al 31 gennaio 1948.
Al suo interno venne
nominata una Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri,
con l’incarico di stendere il progetto generale della costituzione,
a sua volta suddivisa in tre sottocommissioni:
1.Diritti e doveri dei
cittadini, con Umberto Tupini alla presidenza
2.Organizzazione
costituzionale dello Stato, con Umberto Terracini
3.Rapporti economici e
sociali, con Gustavo Ghidini
A coordinare i lavori
delle tre commissioni e redigere la costituzione fu il Comitato di
redazione dei diciotto. Il testo finale della Costituzione fu
definitivamente approvato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il
1 gennaio 1948.
I diritti inviolabili
Nel periodo della stesura
della Costituzione Italiana si iniziò a lavorare anche alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, punto d'arrivo di un lungo
percorso iniziato circa 200 anni prima con la rivoluzione civile
americana e quella francese. Tra i diritti inviolabili riconosciuti
dall’art. 2 della Costituzione troviamo: la libertà di
comunicazione, l’inviolabilità del domicilio, la libertà
religiosa, la sanità, la libertà sindacale e il diritto di
sciopero.
L’articolo 3
L’articolo 3 afferma
che tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali; pertanto ha come scopo la promozione dell’uguaglianza e
delle pari opportunità per tutti i cittadini.
Quando, nel 1946,
iniziarono i dibattiti alla Assemblea Costituente, l’Italia era
appena uscita dalla seconda guerra mondiale, il paese era
parzialmente distrutto, il popolo viveva in una situazione difficile,
tra la speranza di una rinascita e la paura di non farcela. I diritti
erano davvero pochi, così come le tutele sociali. Si sentiva quindi
il bisogno di affermare, nella Carta fondamentale, che l’obiettivo
della Repubblica sarebbe stato quello di aiutare tutti i cittadini a
raggiungere un regime di vita dignitoso, nel rispetto di tutte le
individualità.
A distanza di oltre
sessanta anni possiamo senz’altro dire che di progressi verso la
piena uguaglianza ce ne sono stati ma che ancora oggi lo spirito
guida di questa parte della Costituzione non è del tutto pienamente
attuato. Molti sono ancora i cittadini di ‘serie B’, diversi i
diritti non pienamente acquisiti.
Il cammino è lungo ed
impervio ma lo Stato Italiano continua a combattere queste diversità
e credere in questi obbiettivi perchè, come dice lo stesso articolo,
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana”.
Lo Statuto dei
lavoratori
L’idea della creazione
di uno Statuto iniziò a circolare nel 1948 e fu presentata una bozza
durante un congresso della CGIL nel 1952 che però fu subito
accantonata.
Nel 1962 Aldo Moro fece
presente l’esigenza di uno Statuto che tutelasse i lavoratori.
L’11 dicembre 1969 la
legge passò l’esame del Senato e il 14 maggio il testo fu
approvato dalla Camera dei deputati. Così lo Statuto dei lavoratori,
che una volta approvato venne chiamato legge numero 300, entrò in
vigore il 20 maggio 1970 a difesa dei lavoratori italiani.
Piero Calamandrei,
Discorso sulla costituzione agli studenti di Milano, 1955
In questa Costituzione
[...] c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato,
tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son
tutti sfociati qui negli articoli.
L’articolo X
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
L’articolo XI
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internzionali; consente
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
La bandiera italiana
Il 17 marzo del 1861 con
la nascita del Regno d'Italia, il tricolore viene adottato come
bandiera nazionale e nel 1946, a seguito del risultato del referendum
nazionale che sancisce la nascita della Repubblica, viene eliminato
lo stemma sabaudo. La descrizione della bandiera nazionale è
riportata in un articolo della costituzione per evitare che qualsiasi
maggioranza politica abbia la possibilità di alterare la bandiera
inserendo simboli che richiamano un'ideologia.
Il 25 settembre 1953 il
comitato consultivo adottò quale proposta di bandiera da proporre ai
rappresentanti dei governi il vessillo con 15 stelle dorate disposte
in cerchio su campo blu.
La scelta del numero
delle stelle non soddisfaceva però la Germania in quanto uno dei 15
membri dell'organizzazione nel 1953 era il territorio della Saar, non
ancora reso dai francesi alla Germania. L'ipotesi di 14 stelle fu
bocciata per analoghi motivi avanzati da parte francese ed il numero
tredici fu scartato anche per ragioni di superstizione, visto che è
inteso negativamente in vari paesi europei. Quindi vene scelto il
numero dodici a indicare l'armonia e la solidarietà che dovrebbero
caratterizzare i rapporti tra i paesi europei.
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